• Segnalazione Centrale Rischi •

 

La segnalazione alla Centrale Rischi deve seguire alla sussistenza di un effettivo rischio di insolvenza non essendo sufficiente un semplice inadempimento di un apporto o un mero ritardo nel pagamento del debito.
Il Tribunale di Trapani ribadisce i requisiti per la segnalazione alla Centrale Rischi della Banca d?Italia dei clienti insolventi: Il Tribunale ha giudicato fondato il ricorso del debitore in questione in base all?insussistenza dei motivi che hanno spinto la banca a segnalare il nominativo del correntista alla Centrale Rischi.
Questa informazione č infatti un?importante strumento di informazione interno al sistema degli istituti di credito, diretto a controllare la solvibilitā della clientela e a segnalare l?eventuale rischio nella concessione del credito: a seguito della segnalazione infatti , il cliente č gravato da un pregiudizio rilevante in quanto, oltre a non ricevere eventualmente alcun credito da nessuna banca, subisce un ingente danno alla propria reputazione commerciale.
Come stabilito da Banca d?Italia nella circolare n. 139 del 11 febbraio 1991, aggiornata il 22 giugno 2004, la segnalazione alla Centrale Rischi, date le possibili conseguenze dannose che comporta, deve essere inoltrata solo quando si riscontrino esposizioni per cassa relativi a soggetti che si trovano in stato di effettiva insolvenza, sebbene non vi sia stato un accertamento del giudice, o che versino in situazioni sostanzialmente ad essa paragonabili ,a prescindere dalle previsioni di perdita eventualmente supposte.
Nella fattispecie oggetto della sentenza qui riportata, a seguito dell?istruttoria effettuata, la situazione finanziaria del correntista non č stata ritenuta assimilabile allo stato di insolvenza, e quindi il Tribunale ha accolto il ricorso proposto dal cliente.
Tribunale, Sentenza del 20/01/2009, Trapani

 

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