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Non importa se un fabbricato non abbia i requisiti per l'abitabilità: la registrazione all'ufficio del catasto è condizione sufficiente perché si realizzi il presupposto per il suo assoggettamento ai fini dell'imposta comunale sugli immobili.
È irrilevante l'attitudine o meno a produrre reddito e, quindi, il possesso della certificazione di abitabilità: il decreto istitutivo dell'Ici, infatti, prevede solo un'eventuale riduzione ma mai l'esclusione dalla tassazione di fabbricati anche non agibili.
(Corte di Cassazione, sentenza n. 24.924 del 10 ottobre 2008)
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